Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Per la esecuzione del piano e' assegnato il termine di quindici anni dalla pubblicazione della presente legge. Tale termine potra' essere. prorogato con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, fino ad anni venticinque dal suo inizio.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 612
1Il Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 612 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la esecuzione del piano regolatore e di ampliamento della citta' di Cuneo, sancito con legge 26 giugno 1913, n. 807, e' prorogato fino ad anni 25 dal suo inizio".
Testo in vigore dal 22 aprile 1928 al 30 giugno 2002
