Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Per la esecuzione del piano e' assegnato il termine di quindici anni dalla pubblicazione della presente legge. Tale termine potra' essere. prorogato con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, fino ad anni venticinque dal suo inizio.
Testo in vigore dal 16 luglio 1913 al 22 aprile 1928
