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[1]E' concessa al Comune la facolta' d'imporre un contributo ai proprietari dei beni non espropriati, confinanti o contigui alle vie, piazze ed aree di uso pubblico da formare o sistemare, comprese nel piano.
[2]Tale contributo sara' uguale alla meta' del maggior valore risultante ai detti beni e verra' imposto secondo le norme degli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[3]Il maggior valore a cui e' applicabile il contributo sara' determinato in base alla differenza tra il prezzo di mercato dei beni stabili quale e' in assenza dell'opera e quello che i beni stessi andranno ad acquistare compiuta l'opera che abbia concorso a determinare l'incremento stesso.
[4]Nella determinazione del maggior valore e per l'esazione del contributo dovra' tenersi giusto conto delle limitazioni imposte dalle leggi sugli affitti.
Testo in vigore dal 1 agosto 1922 al 20 febbraio 1948
