Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1948 al 16 dicembre 2009. 131 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: E' concessa al Comune la facolta' d'imporre un contributo ai proprietari dei beni non espropriati, confinanti o contigui alle vie, piazze ed aree di uso pubblico da formare o sistemare, comprese nel piano.
tolto: Tale contributo sara' uguale alla meta' del maggior valore risultante ai detti beni e verra' imposto secondo le norme degli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
tolto: Il maggior valore a cui e' applicabile il contributo sara' determinato in base alla differenza tra il prezzo di mercato dei beni stabili quale e' in assenza dell'opera e quello che i beni stessi andranno ad acquistare compiuta l'opera che abbia concorso a determinare l'incremento stesso.
tolto: Nella determinazione del maggior valore e per l'esazione del contributo dovra' tenersi giusto conto delle limitazioni imposte dalle leggi sugli affitti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-07-23;1043~art6 · fonte del testo
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