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[1]I fabbricati di nuova costruzione compresi nel piano regolatore non potranno avere altezza eccedente i 24 metri al colmo del tetto, ne' i 20 metri alla gronda, intendendosi l'altezza misurata dal punto piu' basso del marciapiede della piu' larga fra le strade dalle quali il caseggiato ha accesso. Essi non potranno avere piu' di cinque piani in tutto, compreso il terreno, il casotto sul tetto o la mansarda. Per le case costrutte sopra terreni sistemati a livello piu' alto o piu' basso delle strade e arretrate rispetto al margine delle stesse, l'altezza sara' misurata dal punto piu' basso del pavimento del piano terreno e la casa non potra' distare meno di sei metri dalla strada.

[2]Potra' essere consentita, a scopo decorativo, una elevazione parziale della costruzione oltre le altezze suddette per una porzione di fabbricato non superiore ad un ottavo della superficie del fabbricato totale. Negli edifici di nuova costruzione una medesima scala interna non potra' servire piu' di quattro appartamenti per piano.

[3]Sono esclusi delle disposizioni di questo articolo gli edifici pubblici.

Testo in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-06-28;667~norme-art4 · fonte del testo

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