Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La sistemazione delle zone di cui sopra si determinera' suddividendole in scomparti fabbricabili mediante strade secondarie se necessarie e mediante rette possibilmente normali alle strade stesse ed a quelle di limite.
[2]La parte di tali scomparti entro la quale si potra' fabbricare sara' limitata dalle parallele ai limiti degli scomparti (od alle tangenti a tali limiti nel punto di mezzo, nel caso di strada curva) tracciate in modo da soddisfare tutte le prescrizioni del seguente articolo 3.
Testo in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
