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[1]Le parti delle proprieta' poste lungo le strade che il Comune andra' a mano a mano formando e da non sostenersi con scarpate in terra, saranno in relazione al piano approvato per le zone latistanti, sistemate nel seguente modo:
[2]1° Scomparti con livello inferiore a quello della strada:
- a)fabbricazione a distanza della strada. Il Municipio eseguira', un muro di sostegno coronato con ringhiera o balaustra in guisa che il filo interno di queste risulti sull'allineamento stradale;
- b)fabbricazione sul limite della strada. Il muro di sostegno da farsi dal Municipio sara' in corrispondenza del fabbricato disposto in guisa che tra esso e la casa resti interposta poi una intercapedine larga non piu' di metri 1.20.
[3]La copertura di questa ed i relativi canoni saranno a carico dei proprietari. Il muro potra' essere provvisoriamente guarnito di parapetto murario.
[4]2° Scompartimenti posti allo stesso livello della strada:
[5]Il Municipio dovra' dare al terreno sopra elevato la minima scarpata necessaria per sostenerlo, lasciando tra l'unghia di essa e la strada un fosso di scolo delle acque e di difesa di un metro di larghezza e dovra' rinchiudere la proprieta' restante, se utilizzabile pel proprietario, con robusto steccato.
[6]3° Scomparti posti a livello superiore a quello della strada:
[7]Il Municipio dovra' costruire un muro di sostegno fino ad una altezza di non oltre cinque metri.
[8]La balaustrata o ringhiera e la decorazione del muro saranno a carico del proprietario.
[9]Se il dislivello supera i cinque metri, il terreno verra' dal Municipio al di la' del filo interno del muro, disposto a scarpata e dovra' poi dal proprietario venire o scavato o sistemato a giardino ovvero sostituito con arcate vuote decorative impostate sul muro.
Testo in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
