Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 281 parole tolte, 23 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Le parti delle proprieta' poste lungo le strade che il Comune andra' a mano a mano formando e da non sostenersi con scarpate in terra, saranno in relazione al piano approvato per le zone latistanti, sistemate nel seguente modo:
tolto: 1° Scomparti con livello inferiore a quello della strada:
tolto: a) fabbricazione a distanza della strada. Il Municipio eseguira', un muro di sostegno coronato con ringhiera o balaustra in guisa che il filo interno di queste risulti sull'allineamento stradale;
tolto: b) fabbricazione sul limite della strada. Il muro di sostegno da farsi dal Municipio sara' in corrispondenza del fabbricato disposto in guisa che tra esso e la casa resti interposta poi una intercapedine larga non piu' di metri 1.20.
tolto: La copertura di questa ed i relativi canoni saranno a carico dei proprietari. Il muro potra' essere provvisoriamente guarnito di parapetto murario.
tolto: 2° Scompartimenti posti allo stesso livello della strada:
tolto: Il Municipio dovra' dare al terreno sopra elevato la minima scarpata necessaria per sostenerlo, lasciando tra l'unghia di essa e la strada un fosso di scolo delle acque e di difesa di un metro di larghezza e dovra' rinchiudere la proprieta' restante, se utilizzabile pel proprietario, con robusto steccato.
tolto: 3° Scomparti posti a livello superiore a quello della strada:
tolto: Il Municipio dovra' costruire un muro di sostegno fino ad una altezza di non oltre cinque metri.
tolto: La balaustrata o ringhiera e la decorazione del muro saranno a carico del proprietario.
tolto: Se il dislivello supera i cinque metri, il terreno verra' dal Municipio al di la' del filo interno del muro, disposto a scarpata e dovra' poi dal proprietario venire o scavato o sistemato a giardino ovvero sostituito con arcate vuote decorative impostate sul muro.aggiunto: Norme-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1914-06-28;667~norme-art12 · fonte del testo
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