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((Il Comune potra' espropriare)) i fondi destinati alla fabbricazione ed ai giardini, quando colui al quale spetta di costruire non abbia, entro il termine di tre anni dall'apertura delle strade designate dal piano, compiuti i lavori di costruzione.
Testo in vigore dal 7 aprile 1903 al 16 dicembre 2009
