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Il Comitato potra' espropriare i fondi destinati alla fabbricazione ed ai giardini, quando colui al quale spetta di costruire non abbia, entro il termine di tre anni dall'apertura delle strade designate dal piano, compiuti i lavori di costruzione.

Testo in vigore dal 14 marzo 1903 al 7 aprile 1903

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-02-15;65~art5 · fonte del testo

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