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[1]L'applicazione tanto delle soprattasse quanto delle penalita' di cui ai precedenti articoli sara' fatta dalla competente agenzia delle imposte mediante notificazione di apposito avviso, tostoche' la imposta e la sovraimposta siano divenute definitive.

[2]Contro l'applicazione delle soprattasse e delle penalita' e' ammesso soltanto ricorso, entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso suddetto, al Ministero delle finanze.

[3]Alla riscossione di esse si provvede, con le norme fissate per la riscossione della imposta e della sovraimposta di cui al presente testo unico.

Testo in vigore dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art22 · fonte del testo

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