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[1]In mancanza dell'atto scritto, e delle pubblicazioni ordinate negli articoli precedenti per le societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, ciascuno dei soci ha diritto di domandare lo scioglimento della societa'.
[2]Gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno della domanda.
[3]Tale mancanza non puo' essere dai soci opposta ai terzi, i quali, avendo contrattato con una societa' esistente di fatto, hanno diritto di ritenere responsabili senza limitazione tutti i soci.
[4]Le societa' in accomandita per azioni e la societa' anonima non esistono come tali, se non siano costituite per atto pubblico, e fino a che non siano state adempiute le disposizioni degli articoli 90 e 93. Qualora poi, dopo tre mesi dalla scadenza del termine stabilito nell'articolo 90, non sia stato eseguito il deposito dell'atto costitutivo ivi ordinato, i sottoscrittori delle azioni possono chiedere di essere sciolti dall'obbligazione derivante dalle loro sottoscrizioni.
[5]In ogni caso, i promotori, gli amministratori, e tutti coloro che operano in nome di una societa', per la quale non siano state adempiute le forme e le pubblicazioni prescritte, contraggono responsabilita' personale e solidaria per tutte le obbligazioni assunte per la societa'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
