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[1]Si prescrivono col decorso di due anni, dal giorno della conclusione dell'affare, le azioni dei mediatori per il pagamento della mediazione.

[2]Si prescrivono nel termine stesso le azioni di annullamento e di risoluzione del concordato nei fallimenti. Il termine decorre, per l'azione di annullamento, dal giorno della scoperta del dolo, e per l'azione di risoluzione, dalla scadenza dell'ultimo pagamento, da farsi dal fallito, secondo il concordato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art912 · fonte del testo

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