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[1]Se la societa' al tempo della sua costituzione o successivamente, istituisce una o piu' rappresentanze fuori del circondario ove si trova la sua sede o quella degli altri stabilimenti sociali, il mandato conferito al rappresentante dev'essere depositato, trascritto ed affisso nella forma e nel termine stabilito dall'art. 89, presso il Tribunale di commercio nel cui circondario e' istituita la rappresentanza.
[2]Le societa' in accomandita per azioni e le societa' anonime devono, a cura e sotto in responsabilita' degli amministratori, depositare, far trascrivere e affiggere un estratto della deliberazione relativa all'istituzione di nuovi stabilimenti o di nuove rappresentanze, cosi' all'interno come all'estero, prima che abbia esecuzione, presso la cancelleria del Tribunale di commercio nel cui circondario e' stabilita la sede della societa', e di quelli nel cui circondario vengono istituiti i nuovi stabilimenti o le nuove rappresentanze.
[3]Il notaro, che vi abbia preso parte, e gli amministratori devono far eseguire la corrispondente annotazione accanto alla trascrizione dell'atto costitutivo nel registro delle societa'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
