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[1]Si prescrivono col decorso di cinque anni:
[2]1. Le azioni derivanti dal contratto di societa' o dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate nel titolo IX del libro primo;
[3]2. Le azioni nascenti dalle cambiali e dagli assegni bancari.
[4]Il termine decorre, per le azioni indicate al n. 1, dal giorno della scadenza dell'obbligazione, o dal giorno della pubblicazione dell'atto di scioglimento della societa', o della dichiarazione di liquidazione, se l'obbligazione non e' scaduta. Nel caso preveduto nell'articolo 102, il termine decorre dal giorno in cui l'atto di scioglimento diviene efficace rispetto ai terzi. Per le obbligazioni nascenti dalla liquidazione della societa', il termine decorre dalla data dell'approvazione del bilancio finale dei liquidatori.
[5]Per le azioni indicate al n. 2, il termine decorre dal giorno della scadenza dell'obbligazione, o dall'ultimo giorno del termine stabilito nell'articolo 960.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
