Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'azione per rivendicare la proprieta' della nave si prescrive col decorso di dieci anni: non puo' opporsi la mancanza di titolo o di buona fede.

[2]Chi possiede una nave in forza di un titolo stipulato di buona fede, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di cinque anni, dalla data della trascrizione del titolo, e dell'annotazione di esso sull'atto di nazionalita'.

[3]Il capitano non puo' acquistare la proprieta' della nave in forza della prescrizione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art908 · fonte del testo

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