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[1]L'azione per rivendicare la proprieta' della nave si prescrive col decorso di dieci anni: non puo' opporsi la mancanza di titolo o di buona fede.
[2]Chi possiede una nave in forza di un titolo stipulato di buona fede, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di cinque anni, dalla data della trascrizione del titolo, e dell'annotazione di esso sull'atto di nazionalita'.
[3]Il capitano non puo' acquistare la proprieta' della nave in forza della prescrizione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
