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[1]La prescrizione commerciale corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la donna maritata, e contro i minori, ancorche' non emancipati, e gli interdetti, salvo ad essi il regresso contro il tutore.
[2]La prescrizione commerciale non e' interrotta, che in forza di riconoscimento dell'obbligazione per iscritto, o di una domanda giudiziale non perenta.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
