Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Se nel patrimonio del fallito non vi ha disponibilita', il danaro necessario alle spese giudiziali occorrenti per la procedura che la legge richiede, dalla sentenza dichiarativa del fallimento a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo, lo Stato anticipa tali spese, mediante decreto del giudice delegato, e per il rimborso ha privilegio, nel grado accordato alle spese di giustizia.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art904 · fonte del testo

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