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Se nel patrimonio del fallito non vi ha disponibilita', il danaro necessario alle spese giudiziali occorrenti per la procedura che la legge richiede, dalla sentenza dichiarativa del fallimento a quella che ne ordina la cessazione per mancanza di attivo, lo Stato anticipa tali spese, mediante decreto del giudice delegato, e per il rimborso ha privilegio, nel grado accordato alle spese di giustizia.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
