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[1]L'atto costitutivo e lo statuto delle societa' in accomandita per azioni e delle societa' anonime, deve essere, per cura o sotto responsabilita' del notaro che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositato entro quindici giorni dalla sua data nella cancelleria del Tribunale civile nel cui circondario e' stabilita la sede della societa'.

[2]Il Tribunale civile, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della societa', ordina, con provvedimento deliberato in camera di consiglio, e coll'intervento del Pubblico Ministero, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo o dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art90 · fonte del testo

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