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Se nel giorno o nell'udienza prefissa non possa compiersi tutto cio' che e' preveduto dall'atto di convocazione, o dalla citazione, s'intende rimessa la continuazione al prossimo giorno non festivo, od all'udienza seguente, senza uopo di alcun avviso speciale ai comparsi od agli assenti; e cosi' di seguito fino al termine delle operazioni assegnate.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
