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[1]Le adunanze dei creditori sono presiedute dal giudice delegato.
[2]Le deliberazioni vi sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvi i casi, per i quali e' richiesta una maggioranza speciale.
[3]I creditori possono intervenire in persona, o mediante mandatario.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
