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[1]In ogni caso di convocazione dei creditori, il curatore, oltre le pubblicazioni prescritte, deve darne avviso speciale a ciascun creditore.
[2]L'avviso speciale e' dato con lettera raccomandata consegnata alla posta almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, o per l'operazione per la quale e' ordinato. Le prove della consegna alla posta devono essere unite agli atti del fallimento. Le lettere di convocazione per un'adunanza devono contenere la nota delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dei creditori. Ogni deliberazione, presa sopra mi oggetto non indicato nella nota, e' nulla.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
