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Quando la legge prescrive che sia sentito il fallito, od altro interessato, non si puo' provvedere in sua assenza, se non consti che egli sia stato debitamente citato a giorno ed ora fissata, o se la di lui mancanza non sia accertata mediante processo verbale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
