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[1]Per cio' che non e' espressamente regolato dal presente titolo, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile, interno all'esecuzione forzata sui mobili.

[2]Le regole stabilite nel presente titolo si osservano, per quanto non siano incompatibili, in ogni altro caso di vendita giudiziale di una nave, o di una petizione di nave.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art894 · fonte del testo

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