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[1]Le opposizioni sul prezzo devono esser fatte, sotto pena di decadenza, entro tre giorni da quello della vendita.
[2]I creditori opponenti sono tenuti a produrre nella cancelleria i loro titoli di credito entro otto giorni da quello dell'opposizione; in mancanza di tale produzione nel termine stabilito, si procede alla distribuzione del prezzo, senza che essi vi siano compresi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
