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[1]Le domande di separazione della nave pignorata devono essere notificate al creditore istante prima della vendita.
[2]Le domande di separazione posteriori alla vendita si convertono di diritto in opposizione sul prezzo.
[3]La domanda di separazione deve contenere la citazione del creditore istante a comparire a udienza fissa davanti il Tribunale presso il quale si precede, e l'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, giusta la disposizione dell'articolo 647 del Codice di procedure civile.
[4]Se la domanda e' rigettata, l'attore, oltre alle spese e ai danni, puo' essere condannato ad una pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
