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[1]Per i battelli destinati al trasporto delle persone ed alla pesca nei porti, nelle darsene, nei canali, nei laghi e nei fiumi e per le chiatte, i barconi ed altri galleggianti addetti ai luoghi stessi, qualora non abbiano una portata eccedente le dieci tonnellate, si applicano le disposizioni degli articoli precedenti, colle modificazioni che seguono:

[2]1. Si procede avanti il pretore;

[3]2. Non sono necessari gli annunzi nei giornali;

[4]3. Non vi e' obbligo di precedente deposito, ma il maggiore ed ultimo offerente e' tenuto al pronto pagamento del prezzo e delle spese, in difetto di che si procede immediatamente a nuovo incanto a sue spese.

[5]Sono eccettuati da questa disposizione i battelli e gli altri galleggianti provveduti di macchine a vapore.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art888 · fonte del testo

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