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[1]Se sono pignorate barche, scialuppe, od altre navi di portata non maggiore di trenta tonnellate, la vendita e' fatta davanti al giudice delegato, dopo la pubblicazione, per tre giorni consecutivi, di un solo bando affisso all'albero, e, in mancanza, in altro luogo apparente della nave, alla porta della sede del Tribunale, e sul molo o scalo senz'altra formalita'.
[2]La vendita non puo' farsi prima che siano trascorsi otto giorni della notificazione del pignoramento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
