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[1]Il compratore della nave e' tenuto a depositare, nel termine di cinque giorni, il residuo prezzo della vendita; in caso d'inadempimento, la nave e' rimessa all'incanto, a rischio e spese del compratore, con decreto del giudice delegato. La rivendita ha luogo tre giorni dopo una nuova ed unica pubblicazione del bando. Il compratore inadempiente e' obbligato al pagamento della differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della rivendita, oltre ai danni ed alle spese che si prelevano dai depositi fatti.

[2]Se il compratore, prima del nuovo incanto, giustifica al giudice delegato il deposito del prezzo, cogl'interessi e colle spese occorse per la domanda di rivendita, questa non ha piu' luogo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art886 · fonte del testo

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