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Il procuratore esercente davanti il Tribunale, che e' rimasto aggiudicato per persona da nominare, deve nei tre giorni successivi all'incanto depositare in cancelleria il mandato speciale a questo oggetto, anteriore alla vendita, se colui per conto del quale ha offerto non preferisce di fare personalmente l'accettazione, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere; in mancanza, l'offerente e' ritenuto aggiudicatario in nome proprio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
