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[1]Ognuno puo' offrire all'incanto per conto proprio, o personalmente, o per mezzo di persona munita di mandato speciale, che deve rimanere unito agli atti.

[2]Soltanto i procuratori legalmente esercenti presso il Tribunale possono offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi.

[3]Qualunque offerente deve aver depositato in danaro nella cancelleria l'importare approssimativo delle spese dell'incanto della vendita e della trascrizione, nella somma stabilita nel bando.

[4]Deve inoltre aver depositato in danaro, o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato al portatore, al valore di Borsa, il decimo del prezzo sul quale si apre l'incanto, se il giudice, uditi i creditori presenti, non lo dispensa.

[5]Quegli, la cui offerta e' vinta, ha diritto ad avere l'immediata restituzione dei depositi fatti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art883 · fonte del testo

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