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[1]Il giudice delegato puo', per gravi motivi, accordare ed anche ordinare d'uffizio, una o due dilazioni, di otto giorni ciascuna.
[2]Le dilazioni sono rese note per mezzo di avvisi pubblicati ed affissi nel modo sopra stabilito.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
