Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Se il pignoramento ha per oggetto una nave, la cui portata sia maggiore di trenta tonnellate, il bando dev'essere pubblicato per tre volte consecutive, di otto in otto giorni, ed inserito per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari.
[2]Dopo la prima pubblicazione del bando, il giudice delegato per la vendita riceve le offerte del prezzo per mezzo della cancelleria.
[3]Dopo la terza pubblicazione del bando, l'incanto si apre all'udienza fissata dal giudice delegato, e la vendita e' fatta al maggior offerente, ad estinzione di una candela vergine, senz'altra formalita'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
