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[1]Il bando e' Pubblicato mediante affissione:
[2]1. All'albero maestro della nave pignorata;
[3]2. Alla porta principale della sede del Tribunale, davanti cui si procede alla vendita;
[4]3. Nella piazza principale e sul molo o scalo del porto, in cui la nave e' ancorata, e ella residenza degli uffici doganali del luogo.
[5]4. Nelle sale della Borsa, della Camera di commercio, se vi esiste.
[6]Un estratto sommario del bando dev'essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziarii, tre giorni prima della vendita.
[7]Il bando dev'essere inoltre notificato:
[8]1. Al debitore, o al capitano nei casi preveduti nell'art. 501;
[9]2. Al custode nominato dall'usciere;
[10]3. Ai creditori privilegiati, indicati nell'atto di nazionalita'; o nei registri dell'ufficio presso il quale la nave e' iscritta, e ad ogni altro creditore, anche non privilegiato, che, con atto notificato al creditore istante, abbia dichiarato di voler intervenire nella procedura.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
