Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'atto costitutivo o lo statuto della societa' anonima, e della societa' in accomandita per azioni, deve indicare:
[2]1. La denominazione e la sede della societa', dei suoi stabilimenti e delle sue rappresentanze;
[3]2. La qualita' e la specie degli affari, che costituiscono l'oggetto della societa';
[4]3. L'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato;
[5]4. Le persone dei soci e il loro domicilio, o il numero ed il valore nominale delle azioni, esprimendo, se queste siano nominative o al portatore, se le azioni nominative possano essere convertite in azioni al portatore e viceversa, e quale sia la scadenza e l'ammontare dei versamenti da farsi dai soci o dagli azionisti;
[6]5. Il valore dei crediti, o altri beni conferiti;
[7]6. Le norme, con le quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti;
[8]7. I vantaggi o diritti particolari conceduti ai promotori;
[9]8. Il numero degli amministratori, e i loro diritti e doveri, esprimendo quale fra essi abbia la firma sociale, e, nelle societa' in accomandita per azioni, il nome, il cognome e il domicilio degli accomandatari;
[10]9. Il numero dei sindaci;
[11]10. Le facolta' dell'assemblea generale dei soci o degli azionisti, e le condizioni per la validita' delle sue deliberazioni e per l'esercizio del diritto di voto, se vuolsi derogare, per questa parte, alle disposizioni degli articoli 154, 155 e 156.
[12]Devono inoltre essere allegati nell'atto costitutivo i documenti contenenti le sottoscrizioni degli azionisti e le prove dell'eseguito deposito del primo versamento, nel modo stabilito nell'art. 131.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
