Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il pignoramento e' perento di diritto, ed il creditore pignorante soggiace alle spese, se la vendita non ha luogo nei giorni quaranta successivi. Non e' computato in questo termine il tempo decorso per le opposizioni prevedute nell'articolo 874.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art878 · fonte del testo

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