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Il Tribunale, nell'autorizzare la vendita, deve stabilirne le condizioni, rimettendo le parti davanti un giudice delegato, affinche' si stabilisca l'udienza in cui deve farsi l'incanto, e si proceda alle altre operazioni occorrenti. Il Tribunale ordina pure al cancelliere di formare il bando per la vendita.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
