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[1]L'usciere deve enunciare nel processo verbale di pignoramento, oltre quanto e' prescritto nell'articolo 597 del Codice di procedura civile:

[2]1. L'elezione o la dichiarazione di domicilio o di residenza, nel comune ove risiede il Tribunale civile dinanzi al quale deve procedersi per la vendita, e nel luogo dove la nave pignorata e' ancorata;

[3]2. Il nome e il cognome, il domicilio o la residenza del proprietario della nave e del capitano;

[4]3. Il nome, la specie e la portata della nave;

[5]4. La descrizione degli schifi, delle scialuppe, degli attrezzi, degli arredi, delle armi, delle munizioni e delle provviste.

[6]L'usciere deve nominare un custode, della nave pignorata, e questi deve sottoscrivere il processo verbale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art875 · fonte del testo

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