Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La nave puo' essere sequestrata nei casi e con le forme stabilite nell'art. 921 e seguenti del Codice di procedura civile.
[2]Dichiarato valido il sequestro dal Tribunale di commercio competente, la vendita, la graduazione dei creditori, e la distribuzione del prezzo, si opera secondo le regole stabilite nel presente capo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
