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[1]L'atto costitutivo della societa' in nome collettivo, e della societa' in accomandita semplice, oltre la data, deve indicare:
[2]1. Il nome, il cognome, o la ditta, e il domicilio dei soci;
[3]2. La ragione sociale e la sede della societa';
[4]3. I soci che hanno la firma sociale;
[5]4. L'oggetto della societa', la quota, che ciascun socio conferisce in denaro, in crediti o in altri beni, il valore a questi attribuito, ed il modo di valutazione;
[6]5. La parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
[7]6. Il giorno in cui la societa' deve incominciare, e quello in cui deve finire.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
