Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In tutte le cause commerciali il termine per comparire e' regolato dalle disposizioni dell'articolo 147 del Codice di procedura civile, e puo' essere abbreviato giusta il successivo articolo 154.
[2]Nelle cause stesse si osserva il procedimento sommario anche davanti i Tribunali, salva la facolta' concessa dall'articolo 413 del Codice stesso.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
