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[1]Appartiene alla giurisdizione commerciale la cognizione:
[2]1. Di tutte le controversie riguardanti atti di commercio tra ogni sorta di persone;
[3]2. Delle azioni di rivocazione o di conferma del sequestro di una nave, benche' ottenuto per crediti civili;
[4]3. Delle azioni contro i capitani di nave, gl'institori, o i rappresentanti, i viaggiatori di commercio, i commessi o altri dipendenti di negozio, che derivano dai fatti del commercio a cui sono preposti;
[5]4. Delle azioni ai suddetti spettanti verso i loro preponenti, nei limiti suddetti;
[6]5. Delle azioni del passeggiero contro il capitano o l'armatore, e del capitano o dell'armatore contro il passeggiero;
[7]6. Delle azioni spettanti all'impresario di spettacoli pubblici contro gli artisti teatrali, e delle azioni spettanti a questi contro l'impresario;
[8]7. Delle controversie riguardanti gli incanti delle merci o delle derrate depositate nei magazzini generali;
[9]8. Di tutto cio' che riguarda i fallimenti, secondo le disposizioni del libro III di questo Codice;
[10]9. Delle controversie riguardanti la qualita' di commerciante, o l'esistenza di una di societa' commerciale.
[11]Se la controversia riguarda la qualita' ereditaria, la causa e' rinviata alla giurisdizione civile competente, affinche' sia provveduto sull'incidente, salva la cognizione del merito alla giurisdizione commerciale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
