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[1]Il creditore che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a suo favore per il suo voto nelle deliberazioni del fallimento o sulla domanda di moratoria, o che in modi diversi da quelli preveduti nell'art. 848, si procuro' vantaggi a carico dell'attivo del fallimento, e' punito col carcere fino ad un anno e con multa fino a lire duemila.
[2]Il carcere puo' estendersi a due anni, se il creditore e' membro della delegazione di sorveglianza.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
