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[1]Nel caso di fallimento di una societa' in accomandita per azioni od anonima, gli amministratori e i direttori di essa sono puniti, giusta la prima parte dell'articolo 849, se per loro colpa e' avvenuto il fallimento, o non furono adempiute le disposizioni degli articoli 90, 91, 93, 95, 100, 103, 139, 143, 144, 145, 154, 165, 170, 171, 172, 175, 176, 179, 180 e 181, ovvero se sono colpevoli di uno dei fatti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 844, e ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 845.
[2]Essi sono puniti giusta il secondo capoverso dell'articolo 849, se sono colpevoli di uno dei fatti indicati nell'articolo 848 ed inoltre
[3]1. Se hanno omesso con dolo di pubblicare il contratto sociale ed i successivi cambiamenti nei modi stabiliti dalla legge;
[4]2. Se hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato;
[5]3. Se hanno dato ai soci dividendi manifestamente non sussistenti, ed hanno con cio' diminuito il capitale sociale;
[6]4. Se hanno fatti con dolo prelevamenti superiori a quelli concessi nell'atto di societa';
[7]5. Se hanno cagionato con dolo, o per conseguenza di operazioni dolose, il fallimento della societa'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
