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E' colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante fallito, che ha sottratti o falsificati i suoi libri, distratto, occultato o dissimulato parte del suo attivo, ed il commerciante, che, per uno scopo diverso da quello indicato nell'articolo precedente, ha esposte passivita' insussistenti, ovvero nei libri, o nelle scritture, od in atti autentici o privati, ovvero nel bilancio, si e' fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
