Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' anche colpevole di bancarotta semplice il commerciante dichiarato fallito, il quale si trova in uno dei casi seguenti:
[2]1. Se non ha fatto esattamente l'inventario annuale, ovvero, se i suoi libri od inventari sono incompleti o irregolarmente tenuti e non presentano il suo vero stato attivo e passivo, benche' non siavi frode;
[3]2. Se, avendo contratto matrimonio, non si e' conformato alle disposizioni degli articoli 15 e 17;
[4]3. Se, entro i tre giorni dalli cessazione dei pagamenti, non ha fatta la dichiarazione prescritta nell'art. 674, o se la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutti i soci obbligati in solido;
[5]4. Se, senza legittimo impedimento, non si e' presentato personalmente al giudice delegato, alla delegazione dei creditori od al curatore, nei casi e nei termini stabiliti, o se presentandosi, ha dato loro falte indicazioni; o dopo avere ottenuto un salvacondotto, non ha obbedito all'ordine di presentarsi, o si e' allontanato senza permesso dal suo domicilio durante il fallimento;
[6]5. Se non ha soddisfatto alle obbligazioni assunto nel concordato ottenuto in un precedente fallimento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
