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[1]E' colpevole di bancarotta semplice il commerciante, che ha cessato di fare i suoi pagamenti, e si trova in uno dei casi seguenti:
[2]1. Se le sue spese personali, o quelle della sua famiglia, furono eccessive, rispetto alla sua condizione economica;
[3]2. Se ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o notoriamente imprudenti;
[4]3. Se allo scopo di ritardare il fallimento ha fatto compre, coll'intenzione, seguita dal fatto, di rivendere al disotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti o ad altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi;
[5]4. Se, dopo la cessazione dei pagamenti, ha pagato qualche creditore a danno della massa;
[6]5. Se non ha tenuto i libri prescritti, od almeno il libro giornale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
