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Nel caso di fallimento di una societa' in accomandita per azioni od anonima, gli atti di procedura si fanno contro gli amministratori, i direttori ed i liquidatori. Questi sono tenuti a comparire dinanzi al giudice delegato, al curatore ed alla delegazione dei creditori qualunque volta ne siano richiesti, ed in ispecie a somministrare le notizie occorrenti per la formazione e per la verificazione del bilancio, e per la ricerca delle cause e delle circostanze del fallimento. Essi devono essere sentiti come legali rappresentanti della societa' fallita, in tutti i casi nei quali la legge richiede che sia sentito il fallito.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art837 · fonte del testo

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