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Il fallimento di uno o piu' soci non produce il fallimento della societa'. Il fallimento di tutti i soci responsabili senza limitazione, nelle societa' in nome collettivo od in accomandita, non produce il fallimento della societa', se questa non sia in istato di cessazione dei pagamenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
