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[1]I creditori anteriori al concordato rientrano nell'integrita' dei loro diritti rispetto al fallito solamente, ma non possono partecipare nella massa, salvo che nelle seguenti proporzioni:
[2]Se non hanno riscossa veruna parte del dividendo per la totalita' dei crediti;
[3]Se ne hanno riscossa una parte, per la quantita' del primitivo credito corrispondente a quella del dividendo promesso e non riscosso.
[4]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui sia dichiarato un secondo fallimento, senza che prima sia stato annullato o risolto un concordato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
