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[1]I creditori anteriori al concordato rientrano nell'integrita' dei loro diritti rispetto al fallito solamente, ma non possono partecipare nella massa, salvo che nelle seguenti proporzioni:

[2]Se non hanno riscossa veruna parte del dividendo per la totalita' dei crediti;

[3]Se ne hanno riscossa una parte, per la quantita' del primitivo credito corrispondente a quella del dividendo promesso e non riscosso.

[4]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui sia dichiarato un secondo fallimento, senza che prima sia stato annullato o risolto un concordato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art833 · fonte del testo

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